Il diritto all'istruzione delle persone con disabilità nasce da una lettura combinata di più articoli della Costituzione: l'art. 3, che sancisce l'uguaglianza formale e impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che di fatto la limitano; l'art. 34, per cui la scuola è aperta a tutti; l'art. 38, che riconosce agli inabili e ai minorati il diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Da questi principi discende un percorso normativo che, in circa mezzo secolo, ha trasformato radicalmente la scuola italiana: la Legge 118/1971 apre le classi comuni ai bambini con disabilità, salvo i casi più gravi; la Legge 517/1977 abolisce le classi differenziali e introduce l'insegnante di sostegno; la sentenza della Corte costituzionale n. 215/1987 sancisce il diritto pieno, e non la semplice facoltà, di frequentare anche le scuole secondarie superiori; la Legge 104/1992 diventa la legge-quadro sull'integrazione; il D.Lgs 66/2017, infine, segna il passaggio dal paradigma dell'integrazione a quello dell'inclusione, introducendo il Profilo di Funzionamento su base ICF e il PEI su modello nazionale definito dal DI 182/2020.
La valutazione degli alunni con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992 non si misura sul programma della classe, ma è sempre riferita al Piano Educativo Individualizzato: si valutano i progressi rispetto agli obiettivi, alle strategie e ai contenuti che il PEI ha definito per quello specifico alunno. Questo principio si riflette anche negli esami di Stato del secondo ciclo, dove la distinzione centrale è tra prove equipollenti, che pur potendo prevedere tempi più lunghi, ausili tecnici o modalità diverse verificano contenuti sostanzialmente coincidenti con quelli della classe e portano al diploma, e prove differenziate, coerenti con il PEI ma non riconducibili al curricolo comune, che non danno diritto al diploma bensì a un attestato di credito formativo, comunque spendibile per l'accesso alla formazione professionale.
Per gli alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento, la Legge 170/2010 prevede un percorso diverso: non un PEI né prove differenziate, ma un Piano Didattico Personalizzato che individua strumenti compensativi, come la sintesi vocale, la calcolatrice e le mappe concettuali, e misure dispensative, come l'esonero dalla lettura ad alta voce o la concessione di tempi aggiuntivi. La valutazione resta riferita agli stessi obiettivi curricolari della classe e, in sede di esame di Stato, si sostengono le medesime prove dei compagni, con gli adattamenti coerenti con quanto già praticato durante l'anno.
Su un piano più generale, la valutazione scolastica assolve tre funzioni distinte: diagnostica all'inizio del percorso, per rilevare prerequisiti e bisogni; formativa in itinere, per orientare l'azione didattica attraverso un feedback continuo; sommativa al termine di un periodo, per un bilancio complessivo degli apprendimenti. La certificazione delle competenze, distinta dal voto, descrive i livelli raggiunti nelle competenze chiave e, per gli alunni con disabilità, viene redatta in relazione agli obiettivi del PEI, adattando il modello nazionale senza mai escludere l'alunno dal percorso di certificazione previsto per la classe.
1. Quale articolo della Costituzione italiana apre affermando che la scuola è aperta a tutti?
L'art. 34 Cost. apre con il principio secondo cui la scuola è aperta a tutti, fondamento del diritto all'istruzione per ogni cittadino. (Legislazione/Valutazione — Costituzione e scuola (art. 34 Cost.))
2. L'art. 3, secondo comma, della Costituzione, nel richiedere alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto l'uguaglianza dei cittadini, esprime il principio di:
Il secondo comma dell'art. 3 Cost. sancisce l'uguaglianza sostanziale, fondamento costituzionale delle politiche di inclusione scolastica. (Legislazione/Valutazione — Costituzione e scuola (art. 3 Cost.))
3. Quale articolo della Costituzione stabilisce che gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale?
L'art. 38, terzo comma, Cost. riconosce espressamente agli inabili e ai minorati il diritto all'educazione e all'avviamento professionale. (Legislazione/Valutazione — Costituzione e scuola (art. 38 Cost.))
4. Un docente spiega ai colleghi che il diritto all'istruzione delle persone con disabilità trova il proprio fondamento in una lettura combinata di più articoli della Costituzione. Quale terna cita correttamente a questo scopo?
Il diritto all'istruzione delle persone con disabilità si fonda tradizionalmente sulla lettura combinata degli artt. 3 (uguaglianza sostanziale), 34 (scuola aperta a tutti) e 38 (diritto all'educazione degli inabili) della Costituzione. (Legislazione/Valutazione — Costituzione e scuola (artt. 3, 34, 38 Cost.))
5. Il diritto all'istruzione delle persone con disabilità, oltre che sugli artt. 3, 34 e 38 Cost., viene ricondotto anche al principio, sempre costituzionale, per cui la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, anche nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. A quale articolo si fa riferimento?
L'art. 2 Cost. riconosce i diritti inviolabili dell'uomo anche nelle formazioni sociali, tra cui la scuola, ed è richiamato come ulteriore fondamento del diritto all'istruzione inclusiva. (Legislazione/Valutazione — Costituzione e scuola (art. 2 Cost.))
6. Secondo l'art. 34 della Costituzione, l'istruzione inferiore, oltre che obbligatoria, è anche:
L'art. 34 Cost. qualifica l'istruzione inferiore come obbligatoria e gratuita. (Legislazione/Valutazione — Costituzione e scuola (art. 34 Cost.))
7. Quale legge, nel 1971, ha per prima previsto l'inserimento degli alunni con disabilità nelle classi comuni della scuola pubblica, salvo i casi di gravi deficienze?
L'art. 28 della Legge 118/1971 ha stabilito che l'istruzione dell'obbligo si svolgesse nelle classi normali della scuola pubblica, salvo i casi di gravi deficienze intellettive o fisiche. (Legislazione/Valutazione — Evoluzione normativa (L. 118/1971))
8. La Legge 517/1977 ha segnato una tappa fondamentale del percorso di integrazione scolastica perché ha:
La Legge 517/1977 ha abolito le classi differenziali e ha introdotto l'insegnante di sostegno e la programmazione individualizzata nella scuola comune. (Legislazione/Valutazione — Evoluzione normativa (L. 517/1977))
9. Un docente di storia della scuola ricorda che, prima del 1987, l'iscrizione degli alunni con disabilità alle scuole secondarie superiori era considerata dall'amministrazione una semplice facoltà, non un diritto pieno. Quale intervento ha sancito invece il diritto pieno alla frequenza?
La sentenza della Corte costituzionale n. 215/1987 ha sancito il diritto pieno, e non la mera facoltà, degli alunni con disabilità a frequentare le scuole secondarie superiori. (Legislazione/Valutazione — Evoluzione normativa (Corte cost. 215/1987))
10. La sentenza della Corte costituzionale n. 215/1987 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 28 della Legge 118/1971 nella parte in cui:
La Corte ha ritenuto incostituzionale la formulazione che relegava a mera facoltà, anziché riconoscere come diritto, la frequenza delle scuole secondarie superiori da parte degli alunni con disabilità. (Legislazione/Valutazione — Evoluzione normativa (Corte cost. 215/1987))
11. Quale legge del 1992 è nota come legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate?
La Legge 104/1992 è la legge-quadro che disciplina in modo organico l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità, compreso il diritto all'istruzione. (Legislazione/Valutazione — Evoluzione normativa (L. 104/1992))
12. Il D.Lgs 66/2017 ha segnato, sul piano concettuale e lessicale, il passaggio dal paradigma della:
Il D.Lgs 66/2017 ha consolidato il passaggio, già avviato nella prassi pedagogica, dal paradigma dell'integrazione a quello più ampio dell'inclusione scolastica. (Legislazione/Valutazione — Evoluzione normativa (D.Lgs 66/2017))
13. Quale delle seguenti espressioni NON è più coerente con il quadro normativo vigente in materia di inclusione, essendo stata superata dal D.Lgs 66/2017?
La diagnosi funzionale, prevista dalla normativa precedente, è stata sostituita dal Profilo di Funzionamento redatto su base ICF. (Legislazione/Valutazione — Evoluzione normativa (D.Lgs 66/2017))
14. Un docente ricostruisce cronologicamente le tappe della normativa italiana sull'inclusione scolastica. Quale sequenza è corretta, dalla più risalente alla più recente?
La sequenza corretta è: L. 118/1971, L. 517/1977, sentenza Corte cost. 215/1987, L. 104/1992, D.Lgs 66/2017, secondo l'evoluzione storica della normativa sull'inclusione. (Legislazione/Valutazione — Evoluzione normativa (quadro storico))
15. Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992, la valutazione degli apprendimenti è riferita:
La valutazione dell'alunno con disabilità è sempre riferita al PEI, che definisce obiettivi, contenuti e strategie individualizzati. (Legislazione/Valutazione — Valutazione riferita al PEI (art. 16 L. 104/1992))
16. L'art. 16 della Legge 104/1992 stabilisce che la valutazione degli alunni con disabilità è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base:
L'art. 16 L. 104/1992 àncora la valutazione al piano educativo individualizzato, non ai soli programmi comuni della classe. (Legislazione/Valutazione — Valutazione riferita al PEI (art. 16 L. 104/1992))
17. Un consiglio di classe deve valutare in itinere un alunno con disabilità intellettiva. Su quale criterio deve basarsi principalmente la valutazione, secondo la normativa vigente?
La valutazione dell'alunno con disabilità misura il progresso rispetto agli obiettivi e ai livelli di partenza individuati nel PEI, non il confronto diretto con il curricolo comune. (Legislazione/Valutazione — Valutazione riferita al PEI (DI 182/2020))
18. Chi è responsabile della valutazione degli apprendimenti dell'alunno con disabilità, sulla base del PEI?
Coerentemente con il principio di contitolarità, la valutazione è responsabilità collegiale del consiglio di classe, con il contributo specifico dell'insegnante di sostegno. (Legislazione/Valutazione — Valutazione riferita al PEI (D.Lgs 66/2017))
19. Un genitore chiede quali informazioni contiene il PEI del figlio, oltre agli obiettivi didattici. Il consiglio di classe risponde correttamente che il PEI contiene anche indicazioni relative a:
Il PEI, oltre a obiettivi e strategie, definisce anche le modalità con cui l'alunno verrà valutato durante l'anno scolastico. (Legislazione/Valutazione — Valutazione riferita al PEI (DI 182/2020))
20. Il DI 182/2020, che ha introdotto il modello nazionale di PEI su base ICF, prevede che il raggiungimento degli obiettivi sia oggetto di una verifica:
Il modello nazionale di PEI prevede momenti di verifica sia intermedia sia finale rispetto agli obiettivi individuati. (Legislazione/Valutazione — Valutazione riferita al PEI (DI 182/2020))
21. Le prove equipollenti, previste per gli alunni con disabilità in sede di esame, si caratterizzano perché:
Le prove equipollenti mantengono lo stesso livello di contenuto conoscitivo richiesto alla classe, pur ammettendo modalità di svolgimento diverse. (Legislazione/Valutazione — Prove equipollenti e differenziate (D.Lgs 62/2017, art. 20))
22. Le prove differenziate, a differenza di quelle equipollenti, sono:
Le prove differenziate seguono il percorso individualizzato del PEI ma non sono riconducibili ai contenuti curricolari della classe. (Legislazione/Valutazione — Prove equipollenti e differenziate (D.Lgs 62/2017, art. 20))
23. Un candidato con disabilità sostiene all'esame di Stato prove che, pur adattate nei tempi e negli strumenti, verificano contenuti sostanzialmente coincidenti con quelli del curricolo della classe. Di che tipo di prove si tratta?
Quando il contenuto conoscitivo verificato coincide con quello della classe, pur con modalità adattate, si tratta di prove equipollenti. (Legislazione/Valutazione — Prove equipollenti e differenziate (D.Lgs 62/2017, art. 20))
24. Un candidato con disabilità intellettiva grave segue, in base al PEI, una programmazione non riconducibile ai contenuti curricolari della classe. All'esame di Stato sosterrà:
Un percorso non riconducibile al curricolo comune comporta, coerentemente, prove differenziate basate sul PEI. (Legislazione/Valutazione — Prove equipollenti e differenziate (D.Lgs 62/2017, art. 20))
25. Gli strumenti che possono rendere una prova equipollente rispetto a quella ordinaria comprendono, tra l'altro:
L'equipollenza riguarda le modalità di somministrazione, non una riduzione dei contenuti richiesti, che restano equivalenti a quelli della classe. (Legislazione/Valutazione — Prove equipollenti e differenziate (D.Lgs 62/2017, art. 20))
26. Chi stabilisce se le prove per un alunno con disabilità saranno equipollenti o differenziate?
È il consiglio di classe, sulla base del percorso documentato nel PEI, a stabilire la natura delle prove d'esame. (Legislazione/Valutazione — Prove equipollenti e differenziate (D.Lgs 62/2017, art. 20))
27. Quale delle seguenti affermazioni sulle prove equipollenti è ERRATA?
È errato affermare che le prove equipollenti comportino un attestato: al contrario, il loro superamento consente proprio il conseguimento del diploma. (Legislazione/Valutazione — Prove equipollenti e differenziate (D.Lgs 62/2017, art. 20))
28. In sede di esame di Stato del secondo ciclo, la scelta tra prove equipollenti e prove differenziate per un alunno con disabilità deve essere:
La natura delle prove deve essere coerente con il percorso didattico effettivamente seguito e documentato nel PEI durante l'anno. (Legislazione/Valutazione — Prove equipollenti e differenziate (D.Lgs 62/2017, art. 20))
29. Le prove equipollenti si distinguono dai soli strumenti compensativi previsti per gli alunni con DSA perché:
Il concetto di equipollenza delle prove riguarda gli alunni con disabilità certificata, mentre gli alunni con DSA utilizzano strumenti compensativi nell'ambito delle medesime prove della classe. (Legislazione/Valutazione — Prove equipollenti e differenziate (D.Lgs 62/2017, art. 20))
30. Un alunno con disabilità sensoriale (ipovisione) segue durante l'anno la stessa programmazione della classe, con adattamenti tiflodidattici. All'esame di Stato sosterrà prove che verificano gli stessi contenuti dei compagni, con strumenti e tempi adeguati alla sua condizione. Si tratta di:
Poiché i contenuti verificati coincidono con quelli della classe, pur con strumenti e tempi adattati, si tratta di prove equipollenti. (Legislazione/Valutazione — Prove equipollenti e differenziate (D.Lgs 62/2017, art. 20))
31. L'alunno con disabilità che sostiene con esito positivo prove differenziate, non equipollenti al percorso curricolare, consegue al termine del secondo ciclo:
Le prove differenziate non equipollenti danno diritto a un attestato di credito formativo, non al diploma. (Legislazione/Valutazione — Attestato e diploma (D.Lgs 62/2017, art. 20))
32. L'attestato di credito formativo, rilasciato in caso di prove differenziate non equipollenti, si differenzia dal diploma perché:
L'attestato documenta le competenze acquisite nel percorso individualizzato, ma non equivale, sul piano legale, al diploma. (Legislazione/Valutazione — Attestato e diploma (D.Lgs 62/2017, art. 20))
33. L'attestato di credito formativo rilasciato al termine del percorso differenziato è comunque utile perché:
Pur non equivalendo al diploma, l'attestato ha valore concreto: consente l'accesso a percorsi di formazione professionale e favorisce l'inserimento lavorativo. (Legislazione/Valutazione — Attestato e diploma (D.Lgs 62/2017, art. 20))
34. Due alunni con disabilità della stessa classe quinta sostengono l'esame di Stato: il primo con prove equipollenti, il secondo con prove differenziate coerenti con il proprio PEI, entrambe superate con esito positivo. Quale conseguenza si produce sul titolo finale conseguito?
Il tipo di prova sostenuta determina il titolo finale: le prove equipollenti portano al diploma, quelle differenziate all'attestato di credito formativo. (Legislazione/Valutazione — Attestato e diploma (D.Lgs 62/2017, art. 20))
35. Il diploma di scuola secondaria di secondo grado viene conseguito dall'alunno con disabilità quando le prove sostenute in sede di esame di Stato sono state:
Il diploma è conseguito quando le prove, pur adattate nelle modalità, sono equipollenti a quelle della classe e vengono superate con esito positivo. (Legislazione/Valutazione — Attestato e diploma (D.Lgs 62/2017, art. 20))