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⚖️ Legislazione scolastica e valutazione degli alunni con disabilità

Il quadro costituzionale e l'evoluzione normativa

Il diritto all'istruzione delle persone con disabilità nasce da una lettura combinata di più articoli della Costituzione: l'art. 3, che sancisce l'uguaglianza formale e impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che di fatto la limitano; l'art. 34, per cui la scuola è aperta a tutti; l'art. 38, che riconosce agli inabili e ai minorati il diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Da questi principi discende un percorso normativo che, in circa mezzo secolo, ha trasformato radicalmente la scuola italiana: la Legge 118/1971 apre le classi comuni ai bambini con disabilità, salvo i casi più gravi; la Legge 517/1977 abolisce le classi differenziali e introduce l'insegnante di sostegno; la sentenza della Corte costituzionale n. 215/1987 sancisce il diritto pieno, e non la semplice facoltà, di frequentare anche le scuole secondarie superiori; la Legge 104/1992 diventa la legge-quadro sull'integrazione; il D.Lgs 66/2017, infine, segna il passaggio dal paradigma dell'integrazione a quello dell'inclusione, introducendo il Profilo di Funzionamento su base ICF e il PEI su modello nazionale definito dal DI 182/2020.

La valutazione degli alunni con disabilità

La valutazione degli alunni con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992 non si misura sul programma della classe, ma è sempre riferita al Piano Educativo Individualizzato: si valutano i progressi rispetto agli obiettivi, alle strategie e ai contenuti che il PEI ha definito per quello specifico alunno. Questo principio si riflette anche negli esami di Stato del secondo ciclo, dove la distinzione centrale è tra prove equipollenti, che pur potendo prevedere tempi più lunghi, ausili tecnici o modalità diverse verificano contenuti sostanzialmente coincidenti con quelli della classe e portano al diploma, e prove differenziate, coerenti con il PEI ma non riconducibili al curricolo comune, che non danno diritto al diploma bensì a un attestato di credito formativo, comunque spendibile per l'accesso alla formazione professionale.

DSA, strumenti e valutazione formativa

Per gli alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento, la Legge 170/2010 prevede un percorso diverso: non un PEI né prove differenziate, ma un Piano Didattico Personalizzato che individua strumenti compensativi, come la sintesi vocale, la calcolatrice e le mappe concettuali, e misure dispensative, come l'esonero dalla lettura ad alta voce o la concessione di tempi aggiuntivi. La valutazione resta riferita agli stessi obiettivi curricolari della classe e, in sede di esame di Stato, si sostengono le medesime prove dei compagni, con gli adattamenti coerenti con quanto già praticato durante l'anno.

Funzioni della valutazione e certificazione delle competenze

Su un piano più generale, la valutazione scolastica assolve tre funzioni distinte: diagnostica all'inizio del percorso, per rilevare prerequisiti e bisogni; formativa in itinere, per orientare l'azione didattica attraverso un feedback continuo; sommativa al termine di un periodo, per un bilancio complessivo degli apprendimenti. La certificazione delle competenze, distinta dal voto, descrive i livelli raggiunti nelle competenze chiave e, per gli alunni con disabilità, viene redatta in relazione agli obiettivi del PEI, adattando il modello nazionale senza mai escludere l'alunno dal percorso di certificazione previsto per la classe.

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Preguntas de muestra (35)

1. Quale articolo della Costituzione italiana apre affermando che la scuola è aperta a tutti?

  1. Articolo 3
  2. Articolo 34
  3. Articolo 38
  4. Articolo 33

L'art. 34 Cost. apre con il principio secondo cui la scuola è aperta a tutti, fondamento del diritto all'istruzione per ogni cittadino. (Legislazione/Valutazione — Costituzione e scuola (art. 34 Cost.))

2. L'art. 3, secondo comma, della Costituzione, nel richiedere alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto l'uguaglianza dei cittadini, esprime il principio di:

  1. uguaglianza formale
  2. sussidiarietà orizzontale
  3. autonomia scolastica
  4. uguaglianza sostanziale

Il secondo comma dell'art. 3 Cost. sancisce l'uguaglianza sostanziale, fondamento costituzionale delle politiche di inclusione scolastica. (Legislazione/Valutazione — Costituzione e scuola (art. 3 Cost.))

3. Quale articolo della Costituzione stabilisce che gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale?

  1. Articolo 38
  2. Articolo 34
  3. Articolo 32
  4. Articolo 3

L'art. 38, terzo comma, Cost. riconosce espressamente agli inabili e ai minorati il diritto all'educazione e all'avviamento professionale. (Legislazione/Valutazione — Costituzione e scuola (art. 38 Cost.))

4. Un docente spiega ai colleghi che il diritto all'istruzione delle persone con disabilità trova il proprio fondamento in una lettura combinata di più articoli della Costituzione. Quale terna cita correttamente a questo scopo?

  1. Articoli 3, 33 e 97
  2. Articoli 2, 34 e 41
  3. Articoli 3, 34 e 38
  4. Articoli 3, 32 e 118

Il diritto all'istruzione delle persone con disabilità si fonda tradizionalmente sulla lettura combinata degli artt. 3 (uguaglianza sostanziale), 34 (scuola aperta a tutti) e 38 (diritto all'educazione degli inabili) della Costituzione. (Legislazione/Valutazione — Costituzione e scuola (artt. 3, 34, 38 Cost.))

5. Il diritto all'istruzione delle persone con disabilità, oltre che sugli artt. 3, 34 e 38 Cost., viene ricondotto anche al principio, sempre costituzionale, per cui la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, anche nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. A quale articolo si fa riferimento?

  1. Articolo 1
  2. Articolo 2
  3. Articolo 4
  4. Articolo 5

L'art. 2 Cost. riconosce i diritti inviolabili dell'uomo anche nelle formazioni sociali, tra cui la scuola, ed è richiamato come ulteriore fondamento del diritto all'istruzione inclusiva. (Legislazione/Valutazione — Costituzione e scuola (art. 2 Cost.))

6. Secondo l'art. 34 della Costituzione, l'istruzione inferiore, oltre che obbligatoria, è anche:

  1. a pagamento agevolato
  2. facoltativa oltre il primo anno
  3. riservata alle sole scuole statali
  4. gratuita

L'art. 34 Cost. qualifica l'istruzione inferiore come obbligatoria e gratuita. (Legislazione/Valutazione — Costituzione e scuola (art. 34 Cost.))

7. Quale legge, nel 1971, ha per prima previsto l'inserimento degli alunni con disabilità nelle classi comuni della scuola pubblica, salvo i casi di gravi deficienze?

  1. Legge 118/1971
  2. Legge 517/1977
  3. Legge 104/1992
  4. Legge 517/1971

L'art. 28 della Legge 118/1971 ha stabilito che l'istruzione dell'obbligo si svolgesse nelle classi normali della scuola pubblica, salvo i casi di gravi deficienze intellettive o fisiche. (Legislazione/Valutazione — Evoluzione normativa (L. 118/1971))

8. La Legge 517/1977 ha segnato una tappa fondamentale del percorso di integrazione scolastica perché ha:

  1. istituito il Profilo di Funzionamento su base ICF
  2. introdotto il PEI su modello nazionale
  3. abolito le classi differenziali e introdotto la figura dell'insegnante di sostegno
  4. previsto l'attestato di credito formativo per l'esame di Stato

La Legge 517/1977 ha abolito le classi differenziali e ha introdotto l'insegnante di sostegno e la programmazione individualizzata nella scuola comune. (Legislazione/Valutazione — Evoluzione normativa (L. 517/1977))

9. Un docente di storia della scuola ricorda che, prima del 1987, l'iscrizione degli alunni con disabilità alle scuole secondarie superiori era considerata dall'amministrazione una semplice facoltà, non un diritto pieno. Quale intervento ha sancito invece il diritto pieno alla frequenza?

  1. La Legge 104/1992
  2. La sentenza della Corte costituzionale n. 215/1987
  3. Il D.Lgs 66/2017
  4. La Legge 517/1977

La sentenza della Corte costituzionale n. 215/1987 ha sancito il diritto pieno, e non la mera facoltà, degli alunni con disabilità a frequentare le scuole secondarie superiori. (Legislazione/Valutazione — Evoluzione normativa (Corte cost. 215/1987))

10. La sentenza della Corte costituzionale n. 215/1987 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 28 della Legge 118/1971 nella parte in cui:

  1. escludeva del tutto gli alunni con disabilità dalla scuola dell'obbligo
  2. aboliva le classi differenziali senza prevedere l'insegnante di sostegno
  3. non disciplinava la valutazione riferita al PEI
  4. prevedeva l'istruzione nelle scuole superiori come mera facoltà anziché come diritto pieno degli alunni con disabilità

La Corte ha ritenuto incostituzionale la formulazione che relegava a mera facoltà, anziché riconoscere come diritto, la frequenza delle scuole secondarie superiori da parte degli alunni con disabilità. (Legislazione/Valutazione — Evoluzione normativa (Corte cost. 215/1987))

11. Quale legge del 1992 è nota come legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate?

  1. Legge 104/1992
  2. Legge 118/1992
  3. Legge 328/2000
  4. Legge 170/1992

La Legge 104/1992 è la legge-quadro che disciplina in modo organico l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità, compreso il diritto all'istruzione. (Legislazione/Valutazione — Evoluzione normativa (L. 104/1992))

12. Il D.Lgs 66/2017 ha segnato, sul piano concettuale e lessicale, il passaggio dal paradigma della:

  1. inclusione a quello dell'integrazione
  2. valutazione a quello della certificazione
  3. integrazione a quello dell'inclusione
  4. didattica speciale a quello della didattica differenziata

Il D.Lgs 66/2017 ha consolidato il passaggio, già avviato nella prassi pedagogica, dal paradigma dell'integrazione a quello più ampio dell'inclusione scolastica. (Legislazione/Valutazione — Evoluzione normativa (D.Lgs 66/2017))

13. Quale delle seguenti espressioni NON è più coerente con il quadro normativo vigente in materia di inclusione, essendo stata superata dal D.Lgs 66/2017?

  1. Profilo di Funzionamento su base ICF
  2. diagnosi funzionale come documento tuttora vigente
  3. Piano Educativo Individualizzato su base ICF
  4. Gruppo di Lavoro Operativo (GLO)

La diagnosi funzionale, prevista dalla normativa precedente, è stata sostituita dal Profilo di Funzionamento redatto su base ICF. (Legislazione/Valutazione — Evoluzione normativa (D.Lgs 66/2017))

14. Un docente ricostruisce cronologicamente le tappe della normativa italiana sull'inclusione scolastica. Quale sequenza è corretta, dalla più risalente alla più recente?

  1. Legge 517/1977, Legge 118/1971, Legge 104/1992, sentenza Corte cost. 215/1987, D.Lgs 66/2017
  2. Legge 104/1992, Legge 118/1971, Legge 517/1977, sentenza Corte cost. 215/1987, D.Lgs 66/2017
  3. sentenza Corte cost. 215/1987, Legge 118/1971, Legge 517/1977, Legge 104/1992, D.Lgs 66/2017
  4. Legge 118/1971, Legge 517/1977, sentenza Corte cost. 215/1987, Legge 104/1992, D.Lgs 66/2017

La sequenza corretta è: L. 118/1971, L. 517/1977, sentenza Corte cost. 215/1987, L. 104/1992, D.Lgs 66/2017, secondo l'evoluzione storica della normativa sull'inclusione. (Legislazione/Valutazione — Evoluzione normativa (quadro storico))

15. Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992, la valutazione degli apprendimenti è riferita:

  1. al Piano Educativo Individualizzato
  2. esclusivamente ai programmi ministeriali della classe di appartenenza
  3. al solo comportamento
  4. al Piano Didattico Personalizzato

La valutazione dell'alunno con disabilità è sempre riferita al PEI, che definisce obiettivi, contenuti e strategie individualizzati. (Legislazione/Valutazione — Valutazione riferita al PEI (art. 16 L. 104/1992))

16. L'art. 16 della Legge 104/1992 stabilisce che la valutazione degli alunni con disabilità è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base:

  1. del piano triennale dell'offerta formativa
  2. del piano didattico personalizzato
  3. del piano educativo individualizzato
  4. del progetto individuale

L'art. 16 L. 104/1992 àncora la valutazione al piano educativo individualizzato, non ai soli programmi comuni della classe. (Legislazione/Valutazione — Valutazione riferita al PEI (art. 16 L. 104/1992))

17. Un consiglio di classe deve valutare in itinere un alunno con disabilità intellettiva. Su quale criterio deve basarsi principalmente la valutazione, secondo la normativa vigente?

  1. il confronto diretto con gli obiettivi curricolari della classe, senza alcun adattamento
  2. il progresso dell'alunno rispetto ai propri obiettivi e ai livelli di apprendimento individuati nel PEI
  3. la sola osservazione del comportamento sociale in classe
  4. il giudizio espresso unicamente dalla famiglia

La valutazione dell'alunno con disabilità misura il progresso rispetto agli obiettivi e ai livelli di partenza individuati nel PEI, non il confronto diretto con il curricolo comune. (Legislazione/Valutazione — Valutazione riferita al PEI (DI 182/2020))

18. Chi è responsabile della valutazione degli apprendimenti dell'alunno con disabilità, sulla base del PEI?

  1. il solo insegnante di sostegno, in quanto docente specializzato sulla disabilità
  2. esclusivamente il dirigente scolastico
  3. l'unità di valutazione multidisciplinare della ASL
  4. il consiglio di classe/team dei docenti nella sua collegialità, con il contributo dell'insegnante di sostegno

Coerentemente con il principio di contitolarità, la valutazione è responsabilità collegiale del consiglio di classe, con il contributo specifico dell'insegnante di sostegno. (Legislazione/Valutazione — Valutazione riferita al PEI (D.Lgs 66/2017))

19. Un genitore chiede quali informazioni contiene il PEI del figlio, oltre agli obiettivi didattici. Il consiglio di classe risponde correttamente che il PEI contiene anche indicazioni relative a:

  1. le modalità di valutazione degli apprendimenti dell'alunno
  2. il numero di posti disponibili nella graduatoria di sostegno dell'istituto
  3. il punteggio minimo per l'ammissione alla prova scritta del concorso
  4. i criteri di reclutamento del personale ATA

Il PEI, oltre a obiettivi e strategie, definisce anche le modalità con cui l'alunno verrà valutato durante l'anno scolastico. (Legislazione/Valutazione — Valutazione riferita al PEI (DI 182/2020))

20. Il DI 182/2020, che ha introdotto il modello nazionale di PEI su base ICF, prevede che il raggiungimento degli obiettivi sia oggetto di una verifica:

  1. esclusivamente finale, in sede di scrutinio di giugno
  2. affidata unicamente a test standardizzati nazionali
  3. intermedia e finale rispetto agli obiettivi previsti
  4. condotta soltanto dai servizi sociosanitari, senza il contributo della scuola

Il modello nazionale di PEI prevede momenti di verifica sia intermedia sia finale rispetto agli obiettivi individuati. (Legislazione/Valutazione — Valutazione riferita al PEI (DI 182/2020))

21. Le prove equipollenti, previste per gli alunni con disabilità in sede di esame, si caratterizzano perché:

  1. sono costruite su obiettivi differenziati rispetto al programma della classe
  2. verificano gli stessi contenuti previsti per la classe, pur potendo essere svolte con tempi più lunghi o strumenti diversi
  3. sostituiscono sempre il colloquio orale con una prova scritta aggiuntiva
  4. sono riservate esclusivamente agli alunni con DSA

Le prove equipollenti mantengono lo stesso livello di contenuto conoscitivo richiesto alla classe, pur ammettendo modalità di svolgimento diverse. (Legislazione/Valutazione — Prove equipollenti e differenziate (D.Lgs 62/2017, art. 20))

22. Le prove differenziate, a differenza di quelle equipollenti, sono:

  1. identiche nei contenuti alle prove ordinarie, con la sola concessione di tempi più lunghi
  2. previste soltanto per gli alunni con DSA privi di certificazione di disabilità
  3. valide esclusivamente nella scuola primaria
  4. coerenti con il PEI ma non riconducibili ai contenuti e agli obiettivi previsti per la classe di appartenenza

Le prove differenziate seguono il percorso individualizzato del PEI ma non sono riconducibili ai contenuti curricolari della classe. (Legislazione/Valutazione — Prove equipollenti e differenziate (D.Lgs 62/2017, art. 20))

23. Un candidato con disabilità sostiene all'esame di Stato prove che, pur adattate nei tempi e negli strumenti, verificano contenuti sostanzialmente coincidenti con quelli del curricolo della classe. Di che tipo di prove si tratta?

  1. prove equipollenti
  2. prove differenziate
  3. prove esonerative
  4. prove dispensative

Quando il contenuto conoscitivo verificato coincide con quello della classe, pur con modalità adattate, si tratta di prove equipollenti. (Legislazione/Valutazione — Prove equipollenti e differenziate (D.Lgs 62/2017, art. 20))

24. Un candidato con disabilità intellettiva grave segue, in base al PEI, una programmazione non riconducibile ai contenuti curricolari della classe. All'esame di Stato sosterrà:

  1. prove equipollenti identiche nei contenuti a quelle della classe
  2. le medesime prove previste per gli alunni con DSA
  3. prove differenziate coerenti con il proprio percorso individualizzato
  4. nessuna prova, essendo ammesso automaticamente

Un percorso non riconducibile al curricolo comune comporta, coerentemente, prove differenziate basate sul PEI. (Legislazione/Valutazione — Prove equipollenti e differenziate (D.Lgs 62/2017, art. 20))

25. Gli strumenti che possono rendere una prova equipollente rispetto a quella ordinaria comprendono, tra l'altro:

  1. una riduzione sostanziale dei contenuti disciplinari valutati rispetto alla classe
  2. mezzi tecnici e modalità diverse di esecuzione, a parità di contenuto conoscitivo richiesto
  3. l'esonero totale dalla prova scritta di alcune discipline
  4. l'automatica sostituzione dello scritto con l'orale per tutte le materie

L'equipollenza riguarda le modalità di somministrazione, non una riduzione dei contenuti richiesti, che restano equivalenti a quelli della classe. (Legislazione/Valutazione — Prove equipollenti e differenziate (D.Lgs 62/2017, art. 20))

26. Chi stabilisce se le prove per un alunno con disabilità saranno equipollenti o differenziate?

  1. la commissione d'esame, il giorno stesso della prova, senza indicazioni pregresse
  2. la famiglia, in totale autonomia rispetto alla scuola
  3. l'Ufficio Scolastico Regionale, con provvedimento individuale
  4. il consiglio di classe, sulla base del PEI predisposto per l'alunno

È il consiglio di classe, sulla base del percorso documentato nel PEI, a stabilire la natura delle prove d'esame. (Legislazione/Valutazione — Prove equipollenti e differenziate (D.Lgs 62/2017, art. 20))

27. Quale delle seguenti affermazioni sulle prove equipollenti è ERRATA?

  1. Le prove equipollenti comportano il rilascio di un attestato anziché del diploma
  2. Le prove equipollenti possono prevedere l'uso di ausili tecnici e di tempi più lunghi
  3. Le prove equipollenti valutano un livello di preparazione sostanzialmente corrispondente a quello della classe
  4. Il superamento delle prove equipollenti consente il conseguimento del diploma

È errato affermare che le prove equipollenti comportino un attestato: al contrario, il loro superamento consente proprio il conseguimento del diploma. (Legislazione/Valutazione — Prove equipollenti e differenziate (D.Lgs 62/2017, art. 20))

28. In sede di esame di Stato del secondo ciclo, la scelta tra prove equipollenti e prove differenziate per un alunno con disabilità deve essere:

  1. decisa liberamente dalla commissione il giorno della prova scritta
  2. identica per tutti gli alunni con disabilità dello stesso istituto
  3. coerente con il percorso già seguito durante l'anno scolastico e documentato nel PEI
  4. irrilevante ai fini del tipo di titolo finale rilasciato

La natura delle prove deve essere coerente con il percorso didattico effettivamente seguito e documentato nel PEI durante l'anno. (Legislazione/Valutazione — Prove equipollenti e differenziate (D.Lgs 62/2017, art. 20))

29. Le prove equipollenti si distinguono dai soli strumenti compensativi previsti per gli alunni con DSA perché:

  1. sono riservate esclusivamente agli alunni con disturbi del linguaggio
  2. riguardano gli alunni con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992, e non i soli alunni con DSA
  3. non prevedono mai l'uso di strumenti informatici durante la prova
  4. escludono la presenza dell'insegnante di sostegno durante la prova

Il concetto di equipollenza delle prove riguarda gli alunni con disabilità certificata, mentre gli alunni con DSA utilizzano strumenti compensativi nell'ambito delle medesime prove della classe. (Legislazione/Valutazione — Prove equipollenti e differenziate (D.Lgs 62/2017, art. 20))

30. Un alunno con disabilità sensoriale (ipovisione) segue durante l'anno la stessa programmazione della classe, con adattamenti tiflodidattici. All'esame di Stato sosterrà prove che verificano gli stessi contenuti dei compagni, con strumenti e tempi adeguati alla sua condizione. Si tratta di:

  1. prove differenziate
  2. prove esclusivamente orali in sostituzione di quelle scritte
  3. nessuna prova specifica, poiché la disabilità è sensoriale e non intellettiva
  4. prove equipollenti

Poiché i contenuti verificati coincidono con quelli della classe, pur con strumenti e tempi adattati, si tratta di prove equipollenti. (Legislazione/Valutazione — Prove equipollenti e differenziate (D.Lgs 62/2017, art. 20))

31. L'alunno con disabilità che sostiene con esito positivo prove differenziate, non equipollenti al percorso curricolare, consegue al termine del secondo ciclo:

  1. un attestato di credito formativo
  2. il diploma di scuola secondaria di secondo grado
  3. una qualifica professionale triennale automatica
  4. nessun documento, salvo diversa decisione della famiglia

Le prove differenziate non equipollenti danno diritto a un attestato di credito formativo, non al diploma. (Legislazione/Valutazione — Attestato e diploma (D.Lgs 62/2017, art. 20))

32. L'attestato di credito formativo, rilasciato in caso di prove differenziate non equipollenti, si differenzia dal diploma perché:

  1. consente comunque l'iscrizione diretta a qualsiasi corso di laurea
  2. viene rilasciato soltanto agli alunni con DSA
  3. attesta le competenze acquisite ma non ha lo stesso valore legale del diploma
  4. sostituisce integralmente la certificazione delle competenze del primo ciclo

L'attestato documenta le competenze acquisite nel percorso individualizzato, ma non equivale, sul piano legale, al diploma. (Legislazione/Valutazione — Attestato e diploma (D.Lgs 62/2017, art. 20))

33. L'attestato di credito formativo rilasciato al termine del percorso differenziato è comunque utile perché:

  1. dà automaticamente accesso all'università senza ulteriori verifiche
  2. è spendibile per l'iscrizione a percorsi di formazione professionale e per l'inserimento nel mondo del lavoro
  3. equivale, ai fini legali, al diploma di scuola secondaria di secondo grado
  4. sostituisce il PEI per gli anni scolastici successivi

Pur non equivalendo al diploma, l'attestato ha valore concreto: consente l'accesso a percorsi di formazione professionale e favorisce l'inserimento lavorativo. (Legislazione/Valutazione — Attestato e diploma (D.Lgs 62/2017, art. 20))

34. Due alunni con disabilità della stessa classe quinta sostengono l'esame di Stato: il primo con prove equipollenti, il secondo con prove differenziate coerenti con il proprio PEI, entrambe superate con esito positivo. Quale conseguenza si produce sul titolo finale conseguito?

  1. entrambi conseguono il diploma, con annotazioni diverse sul documento
  2. entrambi conseguono soltanto un attestato di frequenza
  3. il primo consegue un attestato, il secondo il diploma
  4. il primo consegue il diploma, il secondo un attestato di credito formativo

Il tipo di prova sostenuta determina il titolo finale: le prove equipollenti portano al diploma, quelle differenziate all'attestato di credito formativo. (Legislazione/Valutazione — Attestato e diploma (D.Lgs 62/2017, art. 20))

35. Il diploma di scuola secondaria di secondo grado viene conseguito dall'alunno con disabilità quando le prove sostenute in sede di esame di Stato sono state:

  1. equipollenti a quelle della classe e superate con esito positivo
  2. differenziate rispetto ai contenuti curricolari
  3. sostituite integralmente da un colloquio con la sola famiglia
  4. valutate soltanto sulla base del comportamento

Il diploma è conseguito quando le prove, pur adattate nelle modalità, sono equipollenti a quelle della classe e vengono superate con esito positivo. (Legislazione/Valutazione — Attestato e diploma (D.Lgs 62/2017, art. 20))

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