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🧑‍🎓 Inclusione III: DSA e BES (L.170/2010, PDP)

DSA: i quattro disturbi specifici dell'apprendimento

La Legge 170/2010 riconosce quattro disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), spesso confusi tra loro ma concettualmente distinti. La dislessia riguarda la lettura (correttezza e rapidità della decodifica); la disortografia riguarda la correttezza ortografica della scrittura, cioè i processi di codifica linguistica; la disgrafia riguarda invece l'aspetto esecutivo e motorio del tratto grafico, indipendentemente dalla correttezza ortografica; la discalculia riguarda gli automatismi del calcolo e l'elaborazione dei numeri, non il ragionamento matematico in generale. I quattro disturbi possono coesistere in comorbilità nello stesso alunno. La diagnosi è redatta da specialisti o strutture accreditate e comunicata alla scuola dalla famiglia: la scuola osserva e segnala eventuali difficoltà, ma non ha titolo per diagnosticare.

Il PDP e la coppia strumenti compensativi / misure dispensative

Per ogni alunno con DSA la scuola redige, per obbligo di legge, il Piano Didattico Personalizzato (PDP), deliberato collegialmente dal consiglio di classe insieme alla famiglia e, ove possibile, allo studente. Il PDP non riduce gli obiettivi di apprendimento comuni alla classe: personalizza le modalità con cui l'alunno li raggiunge. Al suo interno si distinguono due categorie spesso confuse tra loro: gli strumenti compensativi (sintesi vocale, calcolatrice, mappe concettuali, formulari, videoscrittura) aiutano l'alunno ad aggirare la difficoltà specifica senza abbassare il livello richiesto; le misure dispensative (dispensa dalla lettura ad alta voce, tempi aggiuntivi, riduzione quantitativa dei compiti) esonerano da prestazioni non essenziali e particolarmente penalizzanti a causa del disturbo.

BES: una categoria più ampia

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, integrata dalla C.M. 8/2013, ha introdotto la categoria dei Bisogni Educativi Speciali (BES), articolata in tre macroaree: la disabilità (L.104/1992), i disturbi evolutivi specifici (i DSA, ma anche ADHD, disturbo specifico del linguaggio, funzionamento intellettivo limite) e lo svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, spesso di natura transitoria. Solo per i DSA il PDP è un obbligo di legge diretto; per le altre situazioni di BES la sua adozione è rimessa alla valutazione pedagogica e motivata del consiglio di classe, con carattere anche temporaneo.

PDP e PEI: due strumenti da non confondere

Il PDP non va confuso con il PEI (Piano Educativo Individualizzato), riservato agli alunni con disabilità certificata ai sensi della L.104/1992: solo il PEI, collegato al Profilo di Funzionamento su base ICF, può prevedere obiettivi differenziati e comporta il diritto all'insegnante di sostegno. Un'ulteriore distinzione pedagogica, ripresa anche da Massimo Baldacci, riguarda individualizzazione (percorsi e strategie differenziati per portare tutti gli alunni verso obiettivi comuni) e personalizzazione (differenziazione anche degli obiettivi stessi, in base alle potenzialità di ciascuno): un'attenzione che, insieme alla corretta distinzione tra compensativo e dispensativo, resta centrale per una didattica realmente inclusiva.

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Preguntas de muestra (35)

1. Nell'ambito della Legge 170/2010, la dislessia è definita come un disturbo specifico che riguarda principalmente:

  1. la capacità di calcolo e l'elaborazione dei numeri
  2. la componente esecutiva e motoria della scrittura
  3. la correttezza e la rapidità della lettura
  4. la codifica ortografica delle parole scritte

La dislessia è il disturbo specifico della lettura, che si manifesta in una difficoltà di decodifica del testo scritto, con lentezza e/o errori. (Inclusione — DSA (L.170/2010 / direttiva 2012))

2. La disortografia, tra i disturbi specifici dell'apprendimento riconosciuti dalla L.170/2010, riguarda in particolare:

  1. la correttezza ortografica nella scrittura, cioè i processi di codifica del testo
  2. la forma e la leggibilità del tratto grafico
  3. la velocità e la correttezza nella lettura ad alta voce
  4. l'organizzazione della cognizione numerica e del calcolo

La disortografia è un disturbo specifico di scrittura che riguarda l'aspetto costruttivo/ortografico, cioè la capacità di tradurre correttamente i suoni linguistici in simboli grafici. (Inclusione — DSA (L.170/2010 / direttiva 2012))

3. La disgrafia, distinta dalla disortografia, è il disturbo specifico che riguarda:

  1. la correttezza ortografica delle parole scritte
  2. la comprensione del testo letto
  3. gli automatismi del calcolo mentale
  4. l'aspetto esecutivo e motorio del tratto grafico, cioè la grafia in sé

La disgrafia riguarda la componente grafo-motoria della scrittura (qualità del tratto), mentre la disortografia riguarda la correttezza ortografica: sono disturbi distinti anche se possono coesistere. (Inclusione — DSA (L.170/2010 / direttiva 2012))

4. La discalculia, quarto disturbo specifico riconosciuto dalla L.170/2010, si manifesta con difficoltà relative a:

  1. la correttezza e la fluenza della lettura
  2. gli automatismi del calcolo e l'elaborazione dei numeri
  3. il tratto grafico e la leggibilità della scrittura
  4. la codifica ortografica delle parole

La discalculia riguarda la cognizione numerica e gli automatismi di calcolo: es. contare, confrontare quantità, memorizzare fatti aritmetici, eseguire calcoli a mente e con procedure scritte. (Inclusione — DSA (L.170/2010 / direttiva 2012))

5. Per un alunno con diagnosi di dislessia, il consiglio di classe prevede nel PDP la possibilità di utilizzare la sintesi vocale durante lo studio. Questa misura si qualifica come:

  1. uno strumento compensativo, che aiuta a superare la difficoltà specifica senza ridurre l'obiettivo
  2. una misura dispensativa, che esonera l'alunno dall'apprendimento dei contenuti
  3. un obiettivo didattico differenziato rispetto alla classe
  4. una forma di valutazione equipollente prevista dalla L.104/1992

La sintesi vocale è uno strumento compensativo: consente all'alunno con dislessia di accedere al testo scritto aggirando la difficoltà di decodifica, senza abbassare gli obiettivi di apprendimento. (Inclusione — DSA (L.170/2010 / direttiva 2012))

6. Per un alunno con disgrafia, tra le misure previste nel PDP è opportuno includere:

  1. la dispensa dallo studio di qualunque disciplina scritta
  2. la riduzione degli obiettivi di apprendimento della classe
  3. l'uso del computer con videoscrittura per le produzioni scritte, in alternativa alla scrittura a mano
  4. l'assegnazione di un insegnante di sostegno dedicato

Per la disgrafia, che riguarda il tratto grafico, uno strumento compensativo tipico è l'uso del computer/videoscrittura, che permette di produrre testi leggibili senza il vincolo della grafia manuale. (Inclusione — DSA (L.170/2010 / direttiva 2012))

7. La Legge 170/2010 è la norma che, in Italia, ha per la prima volta:

  1. istituito la figura dell'insegnante di sostegno per gli alunni con disabilità
  2. riconosciuto dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia come disturbi specifici dell'apprendimento
  3. introdotto il modello di Piano Educativo Individualizzato su base ICF
  4. definito le tre categorie dei Bisogni Educativi Speciali

La L.170/2010 ('Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico') riconosce dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia e stabilisce il diritto a strumenti e misure di supporto. (Inclusione — DSA (L.170/2010 / direttiva 2012))

8. Secondo la Legge 170/2010, la diagnosi di DSA viene comunicata alla scuola:

  1. direttamente dal consiglio di classe, sulla base delle osservazioni didattiche
  2. dall'insegnante di sostegno, in accordo con il dirigente scolastico
  3. dal Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) di istituto
  4. dalla famiglia dell'alunno, sulla base della certificazione rilasciata dagli specialisti

La diagnosi di DSA è redatta da specialisti/strutture accreditate e comunicata alla scuola dalla famiglia, che ne rimane titolare; la scuola non effettua diagnosi. (Inclusione — DSA (L.170/2010 / direttiva 2012))

9. Di fronte a un alunno che mostra difficoltà persistenti nella lettura, il ruolo della scuola, secondo il quadro della L.170/2010, è:

  1. osservare e segnalare la situazione alla famiglia, senza formulare una diagnosi clinica
  2. effettuare direttamente una diagnosi di dislessia tramite il consiglio di classe
  3. redigere immediatamente un PEI in sostituzione del PDP
  4. escludere l'alunno dalle valutazioni scritte fino a diagnosi confermata

La scuola non ha titolo per diagnosticare un DSA: può osservare, documentare le difficoltà e attivare la segnalazione alla famiglia, che si rivolgerà agli specialisti competenti. (Inclusione — DSA (L.170/2010 / direttiva 2012))

10. Le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA (2011) hanno la funzione di:

  1. sostituire la Legge 170/2010 con una disciplina più recente
  2. introdurre il modello nazionale di PEI su base ICF
  3. definire le tre categorie dei Bisogni Educativi Speciali
  4. fornire indicazioni operative e didattiche di attuazione della L.170/2010

Le Linee guida del 2011, allegate al decreto attuativo, precisano gli aspetti didattici e organizzativi per l'applicazione della L.170/2010 nelle scuole. (Inclusione — DSA (L.170/2010 / direttiva 2012))

11. Per un alunno con discalculia, una misura coerente con il PDP è:

  1. dispensarlo dallo studio della matematica come disciplina
  2. assegnargli obiettivi di matematica comuni ma senza alcun supporto
  3. consentire l'uso della calcolatrice e di tavole/formulari durante le verifiche
  4. richiedere una diagnosi di disabilità intellettiva per accedere al sostegno

Calcolatrice, tavole numeriche e formulari sono strumenti compensativi tipici per la discalculia: permettono di svolgere i calcoli aggirando la difficoltà negli automatismi numerici, senza ridurre l'obiettivo disciplinare. (Inclusione — DSA (L.170/2010 / direttiva 2012))

12. La differenza principale tra dislessia e disgrafia consiste nel fatto che:

  1. la dislessia riguarda il calcolo, mentre la disgrafia riguarda la lettura
  2. la dislessia riguarda la lettura, mentre la disgrafia riguarda l'aspetto grafico-motorio della scrittura
  3. entrambe riguardano esclusivamente la comprensione del testo scritto
  4. la disgrafia è una forma più grave di dislessia con la stessa origine

Dislessia e disgrafia riguardano due abilità distinte: la prima la decodifica della lettura, la seconda l'esecuzione motoria della scrittura (il tratto grafico); non sono la stessa difficoltà, anche se possono coesistere. (Inclusione — DSA (L.170/2010 / direttiva 2012))

13. Un alunno che scrive parole con errori ortografici sistematici (es. scambio di lettere, omissioni), ma con un tratto grafico regolare e leggibile, presenta con maggiore probabilità un profilo compatibile con:

  1. disortografia, che riguarda la correttezza del codice scritto, più che disgrafia, che riguarda il tratto grafico
  2. disgrafia, perché ogni errore nella scrittura è per definizione un problema di grafia
  3. discalculia, poiché gli errori ortografici indicano una difficoltà nella cognizione numerica
  4. nessun disturbo specifico, poiché la grafia è regolare

La disortografia riguarda la correttezza ortografica (processi di codifica linguistica), distinta dalla disgrafia che riguarda la qualità esecutiva del tratto grafico: un tratto leggibile con errori ortografici è tipico della disortografia. (Inclusione — DSA (L.170/2010 / direttiva 2012))

14. Nella pratica clinica e scolastica, i quattro disturbi specifici dell'apprendimento riconosciuti dalla L.170/2010:

  1. si escludono sempre a vicenda, poiché un alunno può avere un solo DSA
  2. possono presentarsi in comorbilità nello stesso alunno, in diverse combinazioni
  3. riguardano sempre e soltanto la sola area della lettura
  4. sono equivalenti tra loro e vengono trattati con un unico PDP standardizzato

È frequente che più DSA coesistano nello stesso alunno (ad esempio dislessia e disortografia); il PDP viene comunque personalizzato in base al profilo specifico rilevato dalla diagnosi. (Inclusione — DSA (L.170/2010 / direttiva 2012))

15. A differenza degli alunni con disabilità certificata ai sensi della L.104/1992, gli alunni con DSA, secondo la L.170/2010:

  1. hanno sempre diritto all'insegnante di sostegno per l'intero orario scolastico
  2. sono automaticamente indirizzati verso una programmazione differenziata
  3. non possono accedere ad alcuna forma di personalizzazione didattica
  4. di norma non hanno diritto all'insegnante di sostegno, salvo comorbilità certificate come disabilità

Il DSA non è equiparato alla disabilità: l'alunno con DSA non ha diritto al docente di sostegno, salvo il caso di comorbilità con una condizione certificata ai sensi della L.104/1992. (Inclusione — DSA (L.170/2010 / direttiva 2012))

16. Un alunno ha una diagnosi di sola dislessia, senza altre certificazioni. La famiglia chiede l'assegnazione di un insegnante di sostegno. La richiesta, alla luce della normativa vigente, è:

  1. automaticamente accoglibile, perché ogni DSA dà diritto al sostegno
  2. accoglibile solo se l'alunno frequenta la scuola secondaria di II grado
  3. non accoglibile in base alla sola diagnosi di DSA, che dà diritto a un PDP e non al sostegno
  4. accoglibile solo se la famiglia lo richiede per iscritto entro il primo mese di scuola

La sola diagnosi di DSA non dà diritto al docente di sostegno: lo strumento previsto è il PDP con strumenti compensativi e misure dispensative, salvo comorbilità con disabilità certificata. (Inclusione — DSA (L.170/2010 / direttiva 2012))

17. L'acronimo DSA, nel linguaggio della L.170/2010, indica complessivamente:

  1. i disturbi specifici dell'apprendimento (dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia)
  2. tutti i disturbi evolutivi, compresi ADHD e disturbi del linguaggio
  3. le sole difficoltà di apprendimento dovute a svantaggio socio-culturale
  4. la disabilità intellettiva lieve certificata ai sensi della L.104/1992

DSA è l'acronimo di Disturbi Specifici dell'Apprendimento, categoria che la L.170/2010 fa coincidere con dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia. (Inclusione — DSA (L.170/2010 / direttiva 2012))

18. La discalculia si distingue da una generica difficoltà in matematica perché riguarda specificamente:

  1. la comprensione dei problemi scritti in lingua straniera
  2. la capacità di lettura ad alta voce di testi tecnici
  3. la coordinazione motoria nell'uso degli strumenti da disegno geometrico
  4. gli automatismi di base della cognizione numerica e del calcolo, non il ragionamento logico in generale

La discalculia riguarda in modo specifico gli automatismi del sistema dei numeri e del calcolo (es. subitizing, memorizzazione dei fatti numerici, procedure di calcolo), non il ragionamento matematico complessivo. (Inclusione — DSA (L.170/2010 / direttiva 2012))

19. Un alunno ha una diagnosi che attesta contemporaneamente dislessia e discalculia. Nel PDP, il consiglio di classe dovrà prevedere:

  1. un unico strumento compensativo valido indistintamente per entrambe le aree
  2. strumenti compensativi e misure dispensative specifici per ciascuna delle due aree interessate, lettura e calcolo
  3. l'esclusione dell'alunno dalle prove scritte di ogni disciplina
  4. l'automatica trasformazione del PDP in PEI, data la doppia diagnosi

In caso di comorbilità tra più DSA, il PDP deve prevedere misure mirate per ciascuna area compromessa (ad es. sintesi vocale per la lettura, calcolatrice per il calcolo), restando comunque un PDP e non un PEI. (Inclusione — DSA (L.170/2010 / direttiva 2012))

20. Tra le finalità dichiarate della Legge 170/2010 vi è quella di:

  1. istituire il Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) per l'inclusione
  2. definire il modello nazionale di PEI su base ICF
  3. garantire il diritto all'istruzione e favorire il successo scolastico degli alunni con DSA
  4. ratificare la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità

La L.170/2010 è finalizzata a garantire il diritto allo studio, favorire il successo scolastico e ridurre i disagi relazionali ed emozionali degli alunni con DSA, anche attraverso misure didattiche di supporto. (Inclusione — DSA (L.170/2010 / direttiva 2012))

21. Quando un docente rileva in classe indicatori di rischio DSA (ad esempio difficoltà persistenti e significative nella lettura), la procedura corretta prevede che:

  1. la scuola informi la famiglia, che potrà eventualmente rivolgersi ai servizi sanitari per un approfondimento diagnostico
  2. il docente rediga da solo la diagnosi e la comunichi alla famiglia
  3. l'alunno venga automaticamente inserito nel percorso per la disabilità (L.104/1992)
  4. la scuola attivi direttamente un PEI, in attesa della diagnosi clinica

La scuola non può diagnosticare: rileva indicatori di rischio, informa la famiglia e collabora con essa affinché si attivi, se opportuno, un percorso di valutazione presso i servizi competenti. (Inclusione — DSA (L.170/2010 / direttiva 2012))

22. Di fronte a un sospetto di DSA in un alunno, il compito specifico dell'insegnante curricolare è:

  1. formulare una diagnosi provvisoria da inserire nel registro elettronico
  2. osservare sistematicamente le difficoltà e documentarle, senza sostituirsi ai servizi diagnostici
  3. richiedere l'immediata bocciatura dell'alunno in attesa di accertamenti
  4. escludere l'alunno dalle attività di classe fino a diagnosi confermata

L'insegnante osserva, documenta le difficoltà persistenti e collabora con la famiglia, ma la diagnosi resta di competenza esclusiva degli specialisti sanitari. (Inclusione — DSA (L.170/2010 / direttiva 2012))

23. La certificazione diagnostica di DSA, una volta rilasciata dagli specialisti, resta valida e utilizzabile a scuola a condizione che:

  1. sia depositata direttamente al Ministero dell'Istruzione dallo specialista
  2. venga convalidata ogni anno dal Gruppo di Lavoro Operativo (GLO)
  3. venga tradotta in un Profilo di Funzionamento su base ICF
  4. venga presentata dalla famiglia all'istituzione scolastica, che la utilizza per attivare il PDP

È la famiglia a presentare la certificazione diagnostica alla scuola, che sulla base di essa attiva il percorso di personalizzazione tramite il PDP; il Profilo di Funzionamento e il GLO riguardano invece la disabilità. (Inclusione — DSA (L.170/2010 / direttiva 2012))

24. Un alunno legge in modo lento e con numerosi errori di decodifica, ma quando scrive sotto dettatura commette pochissimi errori ortografici. Questo profilo è più coerente con:

  1. una disortografia isolata, poiché la lettura non è mai implicata nella diagnosi
  2. una discalculia, poiché la lettura lenta indica difficoltà di cognizione numerica
  3. una difficoltà prevalentemente di lettura (dislessia), senza un quadro di disortografia significativo
  4. una disgrafia, poiché ogni errore nella lettura implica un problema di tratto grafico

La lettura lenta e scorretta senza corrispondenti difficoltà ortografiche nella scrittura sotto dettatura orienta verso un quadro di dislessia isolata, distinto dalla disortografia che riguarda la codifica scritta. (Inclusione — DSA (L.170/2010 / direttiva 2012))

25. Tra i seguenti, l'ambito specifico compromesso nella discalculia è:

  1. la decodifica della lettura
  2. il calcolo e l'elaborazione dei numeri
  3. la forma grafica della scrittura a mano
  4. la comprensione orale del linguaggio parlato

La discalculia è, per definizione della L.170/2010, il disturbo specifico che coinvolge l'abilità di calcolo e l'elaborazione dei numeri. (Inclusione — DSA (L.170/2010 / direttiva 2012))

26. Per un alunno con disgrafia, il docente osserva che la difficoltà riguarda soprattutto la leggibilità del tratto grafico, mentre il contenuto e l'ortografia del testo prodotto sono corretti. La misura più coerente da inserire nel PDP è:

  1. favorire l'uso di strumenti alternativi alla scrittura a mano per le produzioni più estese
  2. dispensare l'alunno dallo studio delle discipline scritte
  3. valutare negativamente ogni elaborato scritto a mano dall'alunno
  4. richiedere obiettivi didattici ridotti rispetto al resto della classe

Poiché il problema riguarda l'esecuzione motoria della scrittura e non i contenuti, lo strumento compensativo più coerente è permettere l'uso di strumenti alternativi alla scrittura manuale (es. computer), senza ridurre gli obiettivi. (Inclusione — DSA (L.170/2010 / direttiva 2012))

27. Tra i seguenti disturbi, quello che NON rientra tra i quattro disturbi specifici dell'apprendimento espressamente nominati dalla L.170/2010 è:

  1. la dislessia
  2. la disortografia
  3. la discalculia
  4. il disturbo della coordinazione motoria (disprassia)

La L.170/2010 riconosce espressamente dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia; la disprassia (disturbo della coordinazione motoria) non è tra i quattro DSA nominati dalla legge, pur potendo rientrare tra i BES come disturbo evolutivo specifico. (Inclusione — DSA (L.170/2010 / direttiva 2012))

28. Tra le misure previste dalla L.170/2010 per l'attuazione dei diritti degli alunni con DSA figura anche:

  1. l'istituzione dell'insegnante di sostegno per ogni alunno con DSA
  2. l'obbligo di ripetenza per gli alunni con DSA non certificati in tempo
  3. la promozione della formazione dei docenti sul tema dei DSA
  4. l'abolizione delle prove scritte per tutte le discipline

La L.170/2010 prevede espressamente iniziative di formazione dei docenti, per garantire una didattica adeguata al riconoscimento e alla gestione dei DSA. (Inclusione — DSA (L.170/2010 / direttiva 2012))

29. Un indicatore tipico che può far sospettare una dislessia in un alunno è:

  1. una lettura lenta e/o scorretta rispetto a quanto atteso per l'età e la classe frequentata
  2. una difficoltà esclusivamente nel disegno geometrico
  3. un errore sistematico nella sola risoluzione di problemi aritmetici complessi
  4. una difficoltà motoria nella corsa e nella coordinazione sportiva

La dislessia si manifesta tipicamente con lentezza e/o scorrettezza nella lettura, non riconducibili ad altre cause (deficit sensoriali, cognitivi, didattici). (Inclusione — DSA (L.170/2010 / direttiva 2012))

30. Le Linee guida allegate al decreto attuativo della L.170/2010 (2011) trattano in particolare:

  1. il modello nazionale di PEI e le sue dimensioni di osservazione su base ICF
  2. le indicazioni per la didattica individualizzata e personalizzata e per l'uso di strumenti compensativi e misure dispensative
  3. la ripartizione delle tre categorie di Bisogni Educativi Speciali
  4. la composizione e le funzioni del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI)

Le Linee guida del 2011 approfondiscono gli aspetti didattici applicativi della L.170/2010, comprese le indicazioni su didattica personalizzata, strumenti compensativi e misure dispensative; il PEI su base ICF è invece disciplinato dal DI 182/2020 per la disabilità. (Inclusione — DSA (L.170/2010 / direttiva 2012))

31. Gli strumenti compensativi previsti per gli alunni con DSA si caratterizzano per il fatto di:

  1. ridurre il numero di contenuti disciplinari da apprendere
  2. permettere di compensare la difficoltà specifica senza ridurre gli obiettivi di apprendimento
  3. sostituire completamente la valutazione con un giudizio descrittivo
  4. essere riservati esclusivamente agli alunni con certificazione di disabilità

Gli strumenti compensativi (sintesi vocale, calcolatrice, mappe, ecc.) aiutano l'alunno ad aggirare la specifica difficoltà, senza abbassare il livello degli obiettivi didattici da raggiungere. (Inclusione — DSA (L.170/2010 / direttiva 2012))

32. Le misure dispensative, a differenza degli strumenti compensativi, consistono nel:

  1. fornire un ausilio tecnologico che aiuta a svolgere il compito richiesto
  2. assegnare all'alunno un insegnante di sostegno dedicato
  3. sostituire integralmente gli obiettivi disciplinari della classe
  4. esonerare l'alunno da alcune prestazioni che risultano particolarmente difficoltose a causa del disturbo, senza che siano indispensabili per l'apprendimento

Le misure dispensative dispensano l'alunno da alcune prestazioni non essenziali (es. lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto dettatura), mentre gli strumenti compensativi forniscono un ausilio per svolgere comunque il compito. (Inclusione — DSA (L.170/2010 / direttiva 2012))

33. Per un alunno con dislessia, prevedere nel PDP l'uso di audiolibri e della sintesi vocale per lo studio dei testi scolastici rappresenta un esempio di:

  1. strumento compensativo
  2. misura dispensativa
  3. obiettivo didattico differenziato
  4. valutazione equipollente riservata alla disabilità

Audiolibri e sintesi vocale sono strumenti compensativi: permettono all'alunno di accedere ai contenuti aggirando la difficoltà di decodifica del testo scritto. (Inclusione — DSA (L.170/2010 / direttiva 2012))

34. Per un alunno con dislessia, dispensarlo dalla lettura ad alta voce in classe davanti ai compagni costituisce un esempio di:

  1. strumento compensativo
  2. personalizzazione degli obiettivi disciplinari
  3. misura dispensativa
  4. criterio di valutazione equipollente

La dispensa dalla lettura ad alta voce è una misura dispensativa tipica: evita all'alunno con dislessia una prestazione particolarmente penalizzante e non essenziale ai fini dell'apprendimento. (Inclusione — DSA (L.170/2010 / direttiva 2012))

35. La distinzione più corretta tra strumento compensativo e misura dispensativa è che:

  1. il primo riduce gli obiettivi, la seconda li mantiene inalterati
  2. il primo aiuta a svolgere il compito aggirando la difficoltà, la seconda esonera da una prestazione resa eccessivamente difficoltosa dal disturbo
  3. entrambi comportano una riduzione degli obiettivi di apprendimento della classe
  4. il primo è riservato agli alunni con disabilità, la seconda agli alunni con DSA

Gli strumenti compensativi (es. calcolatrice, sintesi vocale) consentono di eseguire comunque il compito compensando la difficoltà; le misure dispensative esonerano da prestazioni non essenziali che risulterebbero sproporzionatamente penalizzanti. Nessuna delle due riduce gli obiettivi di apprendimento. (Inclusione — DSA (L.170/2010 / direttiva 2012))

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